641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 121 Payouts to the insurers

1 The portion of the revenue for the public is proportionately paid out to insurers by 30 June of the collection year.

2 Decisive for the calculation of the amount for each insurer is the number of persons it has insured who meet the requirements of Article 120 paragraph 3 as of 1 January of the collection year.

3 The difference between the amounts paid out and the sum of the actual distributed amounts is balanced in each subsequent year.

Art. 121 Versamento agli assicuratori

1 La quota spettante alla popolazione è versata agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di riscossione.

2 Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di riscossione soddisfano la condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 3.

3 La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.