1 Each insurer shall notify the Federal Office of Public Health (FOPH) by 20 March of the collection year regarding:
2 Insurers shall inform the insured persons regarding the amounts to be distributed when they inform them of new premiums for the collection year. In addition they must provide the insured persons with a factsheet prepared by the FOEN on the procedure for redistribution.326
326 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di riscossione:
2 Gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distribuire in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di riscossione. Essi devono inoltre far pervenire alle persone assicurate un promemoria redatto dall’UFAM sulle modalità di esecuzione della ridistribuzione.327
327 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
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