1 The Confederation guarantees loans for equipment and processes in accordance with Article 35 paragraph 3 of the CO2 Act if:
2 It only guarantees loans granted by a bank in accordance with the Federal Act of 8 November 1934313 on Banks and Savings Banks or another appropriate lender.
3 The guarantee may secure all or part of the loan but may not exceed three million francs.
1 La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:
2 La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934314 sulle banche o da un altro idoneo mutuante.
3 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.