641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 114 Guarantee

1 The Confederation guarantees loans for equipment and processes in accordance with Article 35 paragraph 3 of the CO2 Act if:

a.
there are market opportunities for the equipment and processes;
b.
the borrower can credibly demonstrate creditworthiness; and
c.
the lender takes the guarantee into account in determining the interest on the loan.

2 It only guarantees loans granted by a bank in accordance with the Federal Act of 8 November 1934313 on Banks and Savings Banks or another appropriate lender.

3 The guarantee may secure all or part of the loan but may not exceed three million francs.

Art. 114 Fideiussione

1 La Confederazione fornisce la garanzia per mutui ai gestori di impianti per gli impianti e le procedure di cui all’articolo 35 capoverso 3 della legge sul CO2 a condizione che:

a.
le opportunità di mercato degli impianti e delle procedure siano accertate;
b.
il mutuatario possa dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
c.
il mutuante tenga conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.

2 La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934314 sulle banche o da un altro idoneo mutuante.

3 La fideiussione può assicurare del tutto o in parte il mutuo garantito. Può ammontare a tre milioni di franchi al massimo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.