641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 113a Order of consideration

1 If no funds or insufficient funds are available for a project, the SFOE shall place the project on a waiting list unless it clearly does not meet the eligibility criteria. The SFOE shall inform the applicant accordingly.

2 When funds are again available, the SFOE shall take the most advanced projects into account. If several projects are equally advanced, the project for which the application was submitted in full earliest will be considered.

310 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).

Art. 113a Ordine di presa in considerazione

1 Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l’UFE inserisce il progetto in una lista d’attesa, salvo che risulti evidente che il progetto non soddisfa i requisiti. L’UFE ne dà comunicazione alla persona richiedente.

2 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda completa è stata presentata per prima in ordine cronologico.

311 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.