1 Applications for financial assistance must be submitted the SFOE.
2 Applications for support for prospecting must meet the requirements of Annex 12 number 3.1, and applications for support for developing must meet the requirements of Annex 12 numbers 4.1 and 4.2. The applications must include evidence that the applications for the authorisations and licences required for the project have been submitted in full to the competent authorities and that the financing of the project has been secured.309
3 The SFOE will consult a panel of up to six experts, independent of the project, to examine applications. In addition, the canton concerned may appoint a representative to the expert panel.
4 The panel of experts evaluates the applications and makes a recommendation for the SFOE’s assessment of the project. The cantonal representative has no vote in the recommendation to the SFOE. The panel of experts may call in further experts to carry out its tasks.
5 If the conditions for granting financial assistance are met, the Confederation shall conclude an administrative contract with the applicant. In particular, it shall specify the conditions for reclaiming the financial assistance in accordance with Article 113b.
308 Amended by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).
309 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).
1 La domanda per l’ottenimento di un contributo dev’essere presentata all’UFE.
2 Le domande per l’ottenimento di un contributo alla prospezione devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numero 3.1, quelle per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento devono adempiere i requisiti di cui all’allegato 12 numeri 4.1 e 4.2. Esse devono contenere la prova che le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie al progetto sono state integralmente presentate alle autorità competenti e che il finanziamento del progetto è garantito. 310
3 Per l’esame delle domande l’UFE incarica un gruppo indipendente, esterno al progetto, composto da un massimo di sei esperti. Parallelamente il Cantone di ubicazione può inviare un proprio rappresentante nel gruppo di esperti.
4 Il gruppo di esperti esamina le domande e trasmette all’UFE una raccomandazione per la valutazione del progetto. Il rappresentante del Cantone non ha voce in capitolo nella raccomandazione. Nell’adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.
5 Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con la persona richiedente un contratto di diritto amministrativo. In esso vengono stabilite in particolare le condizioni per la restituzione secondo l’articolo 113b.
309 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
310 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
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