(Art. 15 and 16 or 16a and 16b WMA)
1 Any person who manufactures war materiel in Switzerland in his own production plant may broker or trade abroad without a specific licence only if an initial licence for the brokerage or the trade of products analogous to those manufactured in the production plant has been granted.
2 No specific licence is required for the brokerage of or the trade in war materiel involving states listed in Annex 2; however, dealers and professional brokers require an initial licence.
3 Paragraphs 1 and 2 apply by analogy to the cases in Articles 15 paragraph 3 or 16a paragraph 3 WMA; where, however, specific licences are required, evidence must be provided on filing the licence application that a licence to trade arms has been obtained.
15 Amended by No I of the O of 21 Nov. 2001, in force since 1 March 2002 (AS 2002 312).
(art. 15 e 16, risp. 16a e 16b LMB)
1 Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina di produzione propria, può svolgere attività di mediazione o attività commerciale all’estero senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la mediazione o per il commercio è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nell’officina di produzione.
2 Per la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato agli Stati di cui all’allegato 2, non occorre alcuna autorizzazione specifica; i commercianti e i mediatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai casi contemplati negli articoli 15 capoverso 3 o 16a capoverso 3 LMB; qualora siano necessarie autorizzazioni specifiche, per ogni domanda d’autorizzazione presentata il richiedente deve fornire la prova che dispone di una patente per il commercio di armi.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.