The financing of the work in Article 34, paragraph 1 shall be provided by the Confederation.
La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui all’articolo 34 capoverso 1.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.