1 The Confederation shall in cooperation with other states promote the coordination, harmonisation and standardisation of work related to geoinformation.
2 It is responsible for the cooperation with other states in the field of official geodata under federal legislation.
3 The cantons may, where this lies within their competence, cooperate directly with the regional and local authorities in areas outside Switzerland close to its borders; in particular they may exchange geodata and coordinate the collection, updating and management of geodata.
1 In collaborazione con altri Stati, la Confederazione promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore della geoinformazione.
2 La Confederazione è competente per la collaborazione con altri Stati nel settore dei geodati di base di diritto federale.
3 Nell’ambito della loro sfera di competenza, i Cantoni possono collaborare direttamente con i servizi regionali e locali delle zone limitrofe estere, segnatamente scambiare geodati e coordinare il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione di geodati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.