2 The cantons may declare that cultural property in their registers may neither be acquired by adverse possession nor acquired in good faith and that the right to recovery is not subject to a statute of limitations.
1 Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione:
2 I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.