444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 4 Cantonal registers

1 In order to simplify border controls, cantons that regulate the export of cultural property on their territories may link the following to the federal database:
a.
registers of their cultural property;
b.
registers of privately-owned cultural property, provided the owners have given their consent thereto.

2 The cantons may declare that cultural property in their registers may neither be acquired by adverse possession nor acquired in good faith and that the right to recovery is not subject to a statute of limitations.

Art. 4 Elenchi dei Cantoni

Per semplificare i controlli al confine, i Cantoni che disciplinano l’esportazione dei beni culturali esistenti sul loro territorio possono collegare con la banca dati della Confederazione:

a.
gli elenchi dei loro beni culturali;
b.
gli elenchi dei beni culturali di privati, sempreché questi ultimi diano il loro consenso.

2 I Cantoni possono dichiarare che i beni culturali iscritti nei loro elenchi non possono essere acquistati né per usucapione né in buona fede e che il diritto alla loro riconsegna è imprescrittibile.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.