1 The federal authorities responsible for implementing this Act may work with the competent foreign authorities and with international organisations or bodies and coordinate the gathering of data insofar as:
2 They may request foreign authorities to provide the required data. In order to obtain the data, they may disclose data to the foreign authorities, in particular about:
3 The federal authorities may disclose the data under paragraph 2 on their own initiative or at the request of the foreign State provided the State concerned:
1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che:
2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:
3 Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.