444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 22 International administrative and mutual assistance

1 The federal authorities responsible for implementing this Act may work with the competent foreign authorities and with international organisations or bodies and coordinate the gathering of data insofar as:

a.
this is required to implement this Act; and
b.
the foreign authorities, international organisations or bodies are bound by official secrecy or by a corresponding duty of confidentiality.

2 They may request foreign authorities to provide the required data. In order to obtain the data, they may disclose data to the foreign authorities, in particular about:

a.
the condition, quantity, destination and place of use, purpose and the recipients of cultural property;
b.
persons involved in the supply or brokerage of cultural property;
c.
the financial aspects of the transactions.

3 The federal authorities may disclose the data under paragraph 2 on their own initiative or at the request of the foreign State provided the State concerned:

a.
offers reciprocal rights;
b.
provides the assurance that the data will only be processed for purposes under this Act;
c.
provides the assurance that the data will only be used in criminal proceedings in which mutual assistance in criminal matters would not be excluded because of the nature of the offence; in this case the competent federal authority shall decide in advance after consulting the Federal Office of Justice on whether mutual assistance in criminal matters is possible.

Art. 22 Assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni ed enti internazionali e coordinare le inchieste a condizione che:

a.
tale collaborazione sia necessaria per applicare la presente legge; e
b.
le autorità estere, le organizzazioni e gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Esse possono chiedere alle autorità estere di fornire i dati necessari. Allo scopo di ottenerli, possono comunicare loro dati concernenti in particolare:

a.
le caratteristiche, la quantità, il luogo di destinazione e il luogo di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione e i destinatari dei beni culturali;
b.
le persone coinvolte nella fornitura o mediazione dei beni culturali;
c.
lo svolgimento delle transazioni dal punto di vista finanziario.

3 Le autorità federali possono comunicare i dati secondo il capoverso 2, di propria iniziativa o su richiesta dello Stato estero, se lo Stato in questione:

a.
concede la reciprocità;
b.
garantisce che i dati saranno trattati esclusivamente per gli scopi stabiliti nella presente legge; e
a.
garantisce che i dati saranno utilizzati in un procedimento penale unicamente se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa a causa del genere del reato; in tal caso il servizio amministrativo federale competente decide previamente, dopo aver consultato l’Ufficio federale di giustizia, se l’assistenza giudiziaria in materia penale sia possibile.
 

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