444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 16 Duty of diligence

1 Cultural property may only be transferred in the art trade and the auction business if the person making the transfer can assume in the circumstances that the cultural property:

a.
has not been stolen, lost against the owner’s will or unlawfully excavated;
b.
has not been unlawfully imported.

2 Persons active in the art trade and in the auction business are required:

a.
to establish the identity of the suppliers or the seller and request them to provide a written declaration on their right to dispose of the cultural property;
b.
to inform their customers about the current import and export regulations of contracting States;
c.
to keep written records on the acquisition of cultural property and in particular the origin of the cultural property, insofar as it is known, and the name and the address of the supplier or seller, a description and the purchase price of the cultural property;
d.
to provide the Specialised Body with all the information that it requires on fulfilling this duty of diligence.

3 Records and receipts must be stored for 30 years. Article 962 paragraph 2 of the Code of Obligations13 applies by analogy.

Art. 16 Obblighi di diligenza

1 Nell’ambito del commercio d’arte e delle aste pubbliche i beni culturali possono essere trasferiti soltanto se chi intende trasferirli può presumere, sulla base delle circostanze, che essi:

a.
non sono stati rubati, non sono andati persi contro la volontà del proprietario né sono stati rinvenuti con scavi illeciti;
b.
non sono stati importati illecitamente.

2 Le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche sono tenute a:

a.
stabilire l’identità dei fornitori e dei venditori ed esigere dagli stessi una dichiarazione scritta concernente il loro diritto di disporre del bene culturale;
b.
informare la clientela in merito alle norme d’importazione e d’esportazione vigenti negli Stati contraenti;
c.
tenere un registro dei dati concernenti l’acquisto di beni culturali, menzionandovi in particolare l’origine dei beni culturali, se è nota, il nome e l’indirizzo del fornitore o venditore, la descrizione e il prezzo d’acquisto dei beni;
d.
fornire al Servizio specializzato tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di diligenza.

3 I registri e i documenti giustificativi sono conservati per 30 anni. L’articolo 962 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni13 si applica per analogia.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.