444.1 Federal Act of 20 June 2003 on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act, CPTA)

444.1 Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Art. 15 Transfer to federal institutions

1 Federal institutions may not acquire or exhibit cultural property that:

a.
has been stolen, lost against the owner’s will or unlawfully excavated;
b.
forms part of the cultural heritage of a State and has been unlawfully exported from that State.

2 Federal institutions that are offered such property shall notify the Specialised Body immediately.

Art. 15 Trasferimento a istituzioni della Confederazione

1 Le istituzioni della Confederazione non possono acquistare o esporre beni culturali:

a.
rubati, andati persi contro la volontà del proprietario o rinvenuti con scavi illeciti;
b.
che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e sono stati esportati illecitamente.

2 Le istituzioni della Confederazione alle quali sono offerti simili beni culturali avvertono immediatamente il Servizio specializzato.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.