1 The members of the Federal Council, the Federal Chancellor and Federal Administration staff shall work as they wish in German, French or Italian.
2 Federal Administration employers as defined in the legislation on federal personnel shall make the required aids available.
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.
2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.