1 In debates in the Federal Assembly and its committees, each member shall use a national language of his or her choice.
2 Dispatches, reports, draft legislation and requests must normally be submitted for consideration in the Federal Assembly and its committees in German, French and Italian.
1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.
2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.