1 The UID services have the following obligations:
2 The Federal Council designates the UID services that only need to recognise the UID as an identifier.
3 The UID entities may use their UID in exchanges with each other and with a UID service subject to specific legal regulations.
1 I servizi IDI sono tenuti a:
2 Il Consiglio federale determina i servizi IDI tenuti a riconoscere l’IDI unicamente quale identificatore.
3 Le unità IDI possono utilizzare il proprio IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI; rimangono salve disposizioni giuridiche speciali.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.