Research centres and other suitable organisations may, with their consent, be called on to participate in surveys or in other statistical activities, provided that data protection is guaranteed. Compensation may be provided.
Servizi di ricerca e altri organismi competenti, se vi consentono, possono essere chiamati a partecipare all’esecuzione di rilevazioni o ad altri lavori statistici purché sia garantita la protezione dei dati. Può essere versato un indennizzo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.