1 The data collected or divulged for statistical purposes may not be used for other purposes unless a Federal Act expressly orders another application or those concerned provide their written consent.
2 The persons entrusted with statistical activities must treat as confidential all data related to individual natural persons and legal entities that they may have come across in their work. This obligation also applies in particular to persons who are involved by the cantons, the communes or other offices in the conduct of surveys or who receive data in accordance with Article 19.
1 Tutti i dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un’altra utilizzazione o la persona interessata vi acconsenta per scritto.
2 Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche, di cui sono venuti a conoscenza nel loro lavoro. Questo obbligo vale anche in particolare per le persone alle quali, nei Cantoni, nei Comuni e negli altri servizi, è stato chiesto di partecipare alle rilevazioni o hanno ottenuto i dati secondo l’articolo 19.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.