1 The Federal Office must be consulted on the design of the surveys, the compilation of the collected data, as well as the other data sources of the federal statistical bodies.
2 The Federal Office endeavours to coordinate with the cantonal statistics authorities, and in particular to coordinate the survey programmes, and to harmonise the registers or other data records for the purpose of processing statistics.
3 It also cooperates with the cantons, the universities and the research centres on statistics-related research and training matters.
1 L’Ufficio federale dev’essere consultato sulla forma delle rilevazioni, delle presentazioni statistiche globali nonché delle altre fonti di dati della statistica federale.
2 L’Ufficio federale si adopera per coordinare la statistica federale con le statistiche cantonali e, in particolare, per armonizzare, in vista della loro elaborazione statistica, i programmi delle rilevazioni e i registri e le altre collezioni di dati.
3 Esso collabora inoltre con i Cantoni, le università e gli organismi di ricerca nei settori della ricerca e della formazione legati alla statistica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.