431.01 Federal Statistics Act of 9 October 1992 (FStatA)

431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat)

Art. 11 Other federal statistics generators

1 The other administrative units, as well as the organisations partially subject to the Act, conduct the surveys in accordance with Article 5 paragraph 2–4. The Federal Council may on a case-to-case basis delegate further surveys to an administrative unit, and with its consent also to a subordinate body or institution.

2 Federal survey offices that are not exclusively involved in statistics and research designate one or more statistical officers for their statistical activities.

3 The statistical analysis of administrative data of the Confederation is in principle the duty of the administrative unit, body or institution that holds the data. In agreement with the Federal Office or by resolution of the Federal Council, the Federal Office may be entrusted with processing the data.

4 The Federal Office advises the other federal statistics generators and provides them with the required data within the terms of the data protection provisions.

Art. 11 Altri produttori di statistiche della Confederazione

1 Le altre unità amministrative della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte in parte alla presente legge eseguono le rilevazioni secondo l’articolo 5 capoversi 2–4. In singoli casi, il Consiglio federale può affidare a un’unità amministrativa o, con l’accordo di questa, a una corporazione o a un istituto sottoposti alla legge l’incarico di eseguire altre rilevazioni.

2 Gli organi di rilevazione federali, che non si occupano esclusivamente di statistica o di ricerca, designano uno o più servizi statistici per i loro lavori statistici.

3 L’elaborazione statistica di dati amministrativi della Confederazione spetta di norma all’unità amministrativa, alla corporazione o all’istituto che dispone dei dati. Il trattamento può essere affidato all’Ufficio federale col suo accordo o in virtù di un decreto del Consiglio federale.

4 L’Ufficio federale consiglia gli altri produttori di statistiche della Confederazione e, nel quadro delle disposizioni sulla protezione dei dati, mette a loro disposizione i dati richiesti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.