1 In the context of the credits granted for each cooperation programme, the EAER shall define the maximum amount that can be granted for the given funding period.48
2 SERI shall conclude a contract of mandate with each Leading House which defines the aims of the bilateral cooperation, the services to be provided by the Leading House and the guidelines on reporting and controlling. In the contract of mandate, SERI may transfer decision-making powers to the Leading House for the selection of individual projects and pilot activities.
3 The details of the SNSF’s tasks and associated funding shall be set forth in the contract of mandate with the SNSF.
48 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
1 Il DEFR stabilisce nell’ambito dei crediti stanziati il sussidio massimo assegnato a ciascun programma di cooperazione per la sua realizzazione nel rispettivo periodo di sussidio.47
2 La SEFRI conclude con ciascuna leading house un contratto di prestazioni che stabilisce gli obiettivi della cooperazione bilaterale, le prestazioni che la leading house deve fornire e le disposizioni per la presentazione dei rapporti (reporting e controlling). Nel contratto di prestazioni la SEFRI può attribuire alla leading house una competenza decisionale sulla scelta di singoli progetti e attività pilota.
3 I dettagli dei compiti del FNS e i relativi sussidi sono stabiliti nella convenzione sulle prestazioni con il FNS.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).
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