420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 46 Conditions and calculation of funding

1 Funding may be granted to institutions and organisations if:

a.
the project serves Swiss national interests;
b.
Switzerland’s participation is not possible without federal funding;
c.
the project is run by an institution or organisation that guarantees that the funding will be used efficiently and that the administrative burden will be kept to a minimum.43

2 Funding shall be granted for a maximum of five years. One or more extensions of maximum five years are possible. Prior to each extension, entitlement shall be checked.

43 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).

Art. 46 Condizioni e calcolo dei sussidi

1 I sussidi possono essere concessi alle istituzioni e alle organizzazioni se:

a.
il progetto è di interesse nazionale;
b.
la partecipazione della Svizzera non è possibile senza aiuti finanziari della Confederazione;
c.
il progetto è portato avanti da un’istituzione o un’organizzazione che garantisce l’impiego efficiente dei sussidi e un onere amministrativo ridotto.42

2 I sussidi sono concessi al massimo per cinque anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.