1 Funding may be granted to institutions and organisations if:
2 Funding shall be granted for a maximum of five years. One or more extensions of maximum five years are possible. Prior to each extension, entitlement shall be checked.
43 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).
1 I sussidi possono essere concessi alle istituzioni e alle organizzazioni se:
2 I sussidi sono concessi al massimo per cinque anni. È possibile rinnovare il sostegno di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni. Prima di ogni proroga viene verificato il diritto al sostegno.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).
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