1 This funding shall make it possible for interested Swiss parties, in the context of an institution or organisation, to:
2 International treaties and special legislative provisions are reserved, particularly with regards participation in the European Union’s Framework Research Programmes and national activities in the space sector.42
42 Amended by Art. 20 of the O of 17 Dec. 2021 on the Promotion of National Activities in the Space Sector, in force since 1 Feb. 2022 (AS 2021 929).
1 I sussidi permettono ai servizi svizzeri interessati, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di:
2 Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in particolare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e alle attività nazionali nel settore spaziale.41
41 Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 17 dic. 2021 sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 929).
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