420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 45 Aim of the funding

1 This funding shall make it possible for interested Swiss parties, in the context of an institution or organisation, to:

a.
prepare for or participate in international projects and programmes;
b.
participate in projects that are of great importance for future Swiss research and innovation policy, for science in Switzerland or for the presence of Swiss science abroad;
c.
use the infrastructure of international scientific organisations.

2 International treaties and special legislative provisions are reserved, particularly with regards participation in the European Union’s Framework Research Programmes and national activities in the space sector.42

42 Amended by Art. 20 of the O of 17 Dec. 2021 on the Promotion of National Activities in the Space Sector, in force since 1 Feb. 2022 (AS 2021 929).

Art. 45 Scopo dei sussidi

1 I sussidi permettono ai servizi svizzeri interessati, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di:

a.
prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali;
b.
integrarsi nei progetti di grande importanza per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell’innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore scientifico svizzero all’estero;
c.
utilizzare le infrastrutture di organizzazioni scientifiche internazionali.

2 Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in particolare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea e alle attività nazionali nel settore spaziale.41

41 Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 17 dic. 2021 sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 929).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.