1 To facilitate verification and implementation, research funding institutions may provide employer institutions with data concerning research proposals and funding decisions from a call procedure.
2 Employer institutions shall only have access to data concerning research projects that researchers will be assigned to at the said institution. The data shall be used for the following purposes:
3 No sensitive personal data or personality profiles within the meaning of Article 3 let. c or d of the Federal Act of 19 June 199238 on Data Protection shall be accessible through the call procedure.
1 A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione.
2 L’istituzione che impiega i ricercatori ha accesso esclusivamente ai dati riguardanti i progetti di ricerca che i ricercatori realizzano o intendono realizzare presso di essa. Utilizza i dati per:
3 La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199237 sulla protezione dei dati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.