1 Innosuisse shall decide in relation to each application whether it will make the granting of funding subject to the condition that the research and the implementation partners submit an agreement on intellectual property rights and rights of use.
2 An agreement under paragraph 1 must contain the following:
3 In relation to their products and services, implementation partners have as a minimum the non-exclusive right to use and exploit free of charge the results of the innovation project supported. This right must be included in the agreement.
4 The implementation partners' right of use and exploitation under paragraph 3 may be exclusive if this is essential due to the situation of the implementation partners in the market. The agreement shall take account of the interests of the research partners.
5 In fixing remuneration for the exclusive use and exploitation by an implementation partner of results from the innovation project supported, account should be taken of the following in particular:
1 Innosuisse decide per ogni domanda se vuole subordinare la concessione di sussidi alla condizione che i partner incaricati della ricerca e i partner attuatori presentino una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione.
2 Una convenzione conforme all’articolo 1 deve includere:
3 Nel settore dei beni e dei servizi i partner attuatori hanno almeno il diritto all’utilizzazione e alla valorizzazione non esclusive e a titolo gratuito dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto. Tale diritto deve essere sancito nella convenzione.
4 Il diritto di utilizzazione e di valorizzazione spettante ai partner attuatori secondo il capoverso 3 può essere esclusivo quando ciò risulta necessario a causa della situazione sul mercato dei partner attuatori. La convenzione considera gli interessi dei partner di ricerca.
5 Per stabilire un’indennità per l’esclusiva utilizzazione e valorizzazione da parte di un partner attuatore dei risultati del progetto d’innovazione sostenuto è necessario considerare:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.