1 The funding agencies shall decide in individual cases whether they wish to make the granting of federal funding contingent on requirements regarding the use of research findings under Article 27 paragraphs 1 and 2 RIPA.
2 Should the funding agencies decide to follow paragraph 1, the following rules shall apply:
3 Should an employer higher education research centre or non-commercial research centre outside the higher education sector not comply with the measures for the promotion of the utilisation of research findings on which its funding is contingent, the funding agency can cut short the promised contributions or demand the repayment of contributions already made.
1 Gli organi di promozione decidono caso per caso se vogliono vincolare la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull’impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI.
2 In caso di decisione conforme al capoverso 1, valgono le seguenti condizioni:
3 Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valorizzazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o chiedere la restituzione di quelli già versati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.