420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 2 Procedure

1 The awarding of contracts for a special programme or topic-specific funding programme is based on the corresponding Federal Assembly financial decree in the context of the periodic Dispatches on Education, Research and Innovation (ERI) under Article 35 paragraph 1 letter a RIPA.

2 In urgent cases, particularly in relation to special programmes, a financial decree for a contract can be made with a specific dispatch on the promotion of research and innovation under Article 35 paragraph 1 letter b RIPA.

6 Amended by No I of the O of 26 Oct. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 699).

Art. 2 Procedura

1 Il mandato per la realizzazione di un programma speciale o di un programma di promozione tematico è affidato sulla base del relativo decreto di finanziamento dell’Assemblea federale adottato nell’ambito dei messaggi periodici sul promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (ERI) secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LPRI.

2 In casi urgenti, segnatamente per i programmi speciali, il decreto di finanziamento per un mandato può essere richiesto anche nell’ambito di un messaggio specifico sulla promozione della ricerca e dell’innovazione secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LPRI.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 699).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.