420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

420.11 Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

Art. 3 Term, purpose and topic

1 National Research Programmes (NRPs) of the Swiss National Science Foundation (SNSF) are a means of initiating and conducting coordinated research projects that have a common goal.

2 Topics that are appropriate for NRPs are primarily those where:

a.
Swiss research can make a significant contribution to resolving the issue;
b.
research contributions from multiple disciplines are required to resolve the issue;
c.
research on the topic can be expected to produce results within five years that have practical applications.

3 In justifiable exceptional cases, an NRP may also be used to create specific additional research potential in Switzerland.

4 During the selection process, it will be considered whether:

a.
the expected results of the programme can be used as the scientific basis for governmental and administrative decisions;
b.
the programme can be carried out in the context of international cooperation.

Art. 3 Definizione, scopo e oggetto

1 Attraverso i programmi nazionali di ricerca (PNR) del Fondo nazionale svizzero (FNS) devono essere avviati e realizzati progetti di ricerca fra loro coordinati e aventi obiettivi comuni.

2 Possono essere oggetto dei PNR soprattutto le tematiche:

a.
per la cui soluzione la ricerca svizzera può fornire un importante contributo;
b.
per la cui soluzione sono necessari contributi provenienti da diverse discipline;
c.
il cui studio dovrebbe permettere di ottenere entro cinque anni risultati utilizzabili nella pratica.

3 In casi motivati un PNR può essere impiegato per creare in modo mirato un ulteriore potenziale di ricerca in Svizzera.

4 Per la scelta è considerato anche se:

a.
i risultati attesi del programma possono servire come base scientifica per le decisioni governative e amministrative;
b.
il programma può essere realizzato nell’ambito della cooperazione internazionale.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.