1 The research funding institutions perform tasks that, in practice, need to be carried out within the scope of scientific self-governance.
2 They promote research which does not directly serve commercial purposes.
3 They promote research in accordance with their own statutes and regulations. These require the approval of the Federal Council, insofar as they cover activities for which federal funding is used. The research funding institutions may delegate the task of issuing implementing provisions of minor importance to the statutes and regulations requiring approval to subsidiary bodies. These provisions do not require approval.12
4 The research funding institutions place particular emphasis on the promotion of basic research.
5 They promote research in non-commercial research institutes outside the higher education sector according to the following requirements:
12 Amended by No I of the FA of 30 Sept. 2016, in force since 1 Feb. 2017 (AS 2017 163; BBl 2016 3089).
1 Le istituzioni di promozione della ricerca adempiono i compiti che è opportuno realizzare in un contesto di autonomia scientifica e gestionale.
2 Esse promuovono la ricerca, per quanto questa non serva direttamente a scopi commerciali.
3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell’approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordinati l’emanazione di disposizioni di portata limitata per l’esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall’obbligo di approvazione.12
4 Le istituzioni di promozione della ricerca attribuiscono particolare importanza alla promozione della ricerca fondamentale.
5 Promuovono la ricerca dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo alle seguenti condizioni:
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 163; FF 2016 2701).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.