1 The Federal Council may draw up service level agreements with non-governmental research bodies and other beneficiaries specified in this Act.
2 It may delegate these competences to the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) or to the competent administrative unit.
1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con organi di ricerca esterni all’Amministrazione federale e con altri beneficiari di sussidi secondo la presente legge.
2 Può delegare tale competenza al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o alla competente unità amministrativa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.