420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 20 Support for science-based companies

1 As part of its efforts to help science-based businesses to develop and improve, Innosuisse may provide training, raise awareness and offer information and advisory services to individuals who wish to start a business, who have recently started a business or who wish become part of an existing business or who wish to reorient their business activities.

2 It may support the setting up and development of science-based companies by:

a.
coaching start-up companies and their founders;
b.
taking steps to facilitate access to international markets through participation in internationalisation programmes or international trade fairs;
c.
paying contributions to organisations, institutions or individuals that support the creation and development of start-up companies;
d.
providing information and advice.

3 It may carry out a selection procedure to accredit providers of services under paragraph 2 letter a and maintain a publicly accessible list of eligible service providers.

44 Amended by No I of the FA of 17 Dec. 2021 (Changes in the Promotion of Innovation), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 221; BBl 2021 480).

Art. 20 Promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza

1 Innosuisse può sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dell’imprenditorialità fondata sulla scienza mediante provvedimenti di formazione e di sensibilizzazione nonché offerte di informazione e di consulenza per le persone che intendono costituire o hanno costituito un’impresa, intendono acquisirne una o vogliono riorientare la propria impresa.

2 Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza mediante:

a.
l’accompagnamento operativo delle giovani imprese e dei loro fondatori;
b.
provvedimenti per facilitare l’ingresso nei mercati internazionali attraverso la partecipazione a programmi di internazionalizzazione o a fiere internazionali;
c.
sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono lo sviluppo e la costituzione di giovani imprese;
d.
offerte di informazione e di consulenza.

3 Definisce i fornitori di prestazioni per i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di selezione e tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori selezionati.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.