420.1 Federal Act of 14 December 2012 on the Promotion of Research and Innovation (RIPA)

420.1 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Art. 20a Support for highly qualified persons

1 Innosuisse may support highly qualified persons from higher education research centres, from non-commercial research centres outside the higher education sector, and from small- and medium-sized enterprises to acquire innovation skills.

2 For this purpose, contributions may be paid to enable such persons to:

a.
conduct feasibility studies or similar projects;
b.
pursue continuing education and training;
c.
undertake guest residencies to foster interaction between researchers and practitioners.

3 The contributions may be paid to a highly qualified person to cover direct project costs, participation fees or living expenses or in the case of guest residencies to their employer to cover the costs of continued payment of salary. They may also be paid in the form of grants or interest-free loans.

4 The contributions shall only be granted if the support objective cannot be achieved within the scope of an innovation project in accordance with Article 19 or through a measure in accordance with Article 20 paragraph 1 or 2.

45 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 2021 (Changes in the Promotion of Innovation), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 221; BBl 2021 480).

Art. 20a Promozione di persone altamente qualificate

1 Innosuisse può sostenere persone altamente qualificate provenienti da centri di ricerca universitari e da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché da piccole e medie imprese nell’acquisire competenze nel settore dell’innovazione.

2 A tal fine può concedere sussidi affinché queste persone abbiano la possibilità di:

a.
realizzare studi di fattibilità o progetti simili;
b.
partecipare a programmi di formazione continua;
c.
partecipare a programmi di scambio per promuovere l’interazione tra scienza e pratica.

3 I sussidi possono essere versati alla persona altamente qualificata per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o le spese di mantenimento oppure, in caso di programmi di scambio, al suo datore di lavoro per coprire i costi di mantenimento del salario. Possono essere versati anche sotto forma di borse di studio o mutui senza interessi.

4 I sussidi sono accordati soltanto se l’obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell’ambito di un progetto d’innovazione di cui all’articolo 19 o di un provvedimento di cui all’articolo 20 capoverso 1 o 2.

43 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Modifiche in materia di promozione dell’innovazione), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 221; FF 2021 480).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.