(Art. 50 VPETA)
1 Education and training institutions shall decide whether candidates may gain access to qualification procedures. When doing so, these institutions shall also consider competences obtained outside their own education and training programmes.
2 Individuals who successfully complete qualification procedures shall be awarded a qualification from the education and training institution and shall have the right to use the title «certified vocational, educational and career guidance counsellor».
(art. 50 LFPr)
1 In merito all’ammissione alla procedura di qualificazione decide l’istituzione di formazione. Essa tiene conto a tale scopo anche di qualifiche acquisite al di fuori della propria offerta di formazione.
2 Chi ha superato la procedura di qualificazione acquisisce un diploma dell’istituzione di formazione ed è autorizzato a portare il titolo di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera ».
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.