371 Federal Act of 20 June 2003 on the Annulment of the Convictions of Persons who assisted Refugees at the time of the Nazi Regime

371 Legge federale del 20 giugno 2003 sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi

Art. 3 Annulment of Convictions

All judgements issued by military tribunals and the civilian criminal courts of the Confederation and the cantons against persons who assisted refugees in terms of Articles 1 and 2 shall be annulled.

Art. 3 Annullamento delle sentenze penali

Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.

 

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