All persons who assisted refugees in terms of Articles 1 and 2 shall be fully rehabilitated.
Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.