311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 67b b. Contact prohibition and exclusion order

1 If a person has committed a felony or misdemeanour against one or more specific persons or against persons in a specific group, and if there is a risk that he will commit further felonies or misdemeanours in the event of having contact with such persons, the court may impose a contact prohibition and exclusion order of up to five years.

2 By means of a contact prohibition and exclusion order the court may prohibit the offender from:

a.
contacting one or more specific persons or persons in a specific group directly or via third parties, in particular by telephone, in writing or online, or employing, accommodating, educating, caring for such persons or associating with such persons in any other way;
b.
approaching a specific person or coming within a specific distance of that person’s home;
c.
being present in specific locations, in particular specific streets, areas or districts.

3 The competent authority may use technical devices that are securely attached to the offender in order to enforce the prohibition order. These devices may in particular serve to determine the offender’s location.

4 The court may order probation assistance for the duration of the prohibition order.

5 On application from the executive authority, it may extend limited prohibition orders by a maximum of five years in each case if this is necessary to prevent the offender from committing further felonies and misdemeanours against minors or other especially vulnerable persons.

96 Inserted by No I 1 of the FA of 13 Dec. 2013 on Activity Prohibition Orders and Contact Prohibition and Exclusion Orders, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 2055; BBl 2012 8819).

Art. 67b b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:

a.
mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b.
avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c.
trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.

4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.

5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

96 Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

 

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