1 The Federal Office of Police coordinates the exchange of police information for the investigation and prosecution offences and for the execution of sentences and measures.
2 It may transmit police information for the purpose of preventing offences if there are specific indications that there is a serious probability of a felony or misdemeanour being committed.
3 It may coordinate the exchange of information relating to searches for missing persons and for the identification of unknown persons.
4 In the interest of preventing and investigating offences, the Federal Office of Police may receive and provide information from and to private individuals if this is in the interests of the persons concerned and their consent has been given or may be assumed in the circumstances.
1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure.
2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.
3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti.
4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.