311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 264e b. Unjustified medical treatment, violation of sexual rights and human dignity

1 The penalty is a custodial sentence of not less than three years for any person who, in connection with an armed conflict:

a.
causes severe pain or suffering or serious injury or danger, whether physical or mental, to a person protected by international humanitarian law by subjecting that person to a medical procedure that is not justified by the state of his or her health and which does comply with generally recognised medical principles;
b.
rapes a person of the female gender protected by international humanitarian law or, after she has been forcibly made pregnant, confines her unlawfully with the intent of affecting the ethnic composition of a population, forces a person to tolerate a sexual act of comparable severity or forces a person protected by international humanitarian law into prostitution or to be sterilised;
c.
subjects a person protected by international humanitarian law to especially humiliating and degrading treatment.

2 In especially serious cases, and in particular where the offence affects a number of persons or the offender acts in a cruel manner, a custodial sentence of life may be imposed.

3 In less serious cases, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.

Art. 264e b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a.
cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
b.
stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
c.
sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

 

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