1 The penalty is a custodial sentence of not less than five years for any person who commits a serious violation of the Geneva Conventions of 12 August 1949295 in connection with an international armed conflict by carrying out any of the following acts against persons or property protected under the Conventions:
2 Acts in terms of paragraph 1 committed in connection with a non-international armed conflict are equivalent to serious violations of international humanitarian law if they are directed against a person or property protected by international humanitarian law.
3 In especially serious cases, and in particular where the offence affects a number of persons or the offender acts in a cruel manner, a custodial sentence of life may be imposed.
4 In less serious cases under paragraph 1 letters c–g, a custodial sentence of not less than one year may be imposed.
295 Geneva Convention of 12 Aug. 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (GA I), SR 0.518.12; Geneva Convention of 12 Aug. 1949 for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (GA II), SR 0.518.23; Geneva Convention of 12 Aug. 1949 relative to the Treatment of Prisoners of War (GA III), SR 0.518.42; Geneva Convention of 12 Aug. 1949 relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (GA IV), SR 0.518.51.
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949296, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
296 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
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