1 Any person who causes a fire through negligence and thus does damage to another or causes a danger to the public shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2 If the offender through negligence endangers the life and limb of others, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.