291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 168

As from the filing of the application for recognition of the foreign bankruptcy decree, the court may, at the request of the applicant, order conservatory measures as provided for in Articles 162 to 165 and 170 DEBA115,116.

115 SR 281.1

116 Term in accordance with No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3263; BBl 2017 4125). This has been amended throughout the text.

Art. 166

Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:
a.
è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
b.
non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e
c.
è stato pronunciato:
1.
nello Stato di domicilio del debitore, o
2.
nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.

2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 1889109 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l’articolo 169 della presente legge.

3 Se è già stato aperto un procedimento secondo l’articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l’articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all’articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

109 RS 281.1

 

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