291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 163a

1 A Swiss company may acquire a foreign company (absorption by immigration) or form a new Swiss company with a foreign company (combination by immigration), provided the law governing the foreign company permits such a merger and all the requirements of that law are met.

2 All other aspects of the merger are governed by Swiss Law.

98 Inserted by Annex No 4 of the Mergers Act of 3 Oct. 2003, in force since 1 July 2004 (AS 2004 2617; BBl 2000 4337).

Art. 162

1 La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena provi che il suo centro di attività è stato trasferito in Svizzera e ch’essa si è adattata al diritto svizzero.

2 La società non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena sia chiaramente riconoscibile ch’essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente connessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero.

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante una relazione di un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 200590 sui revisori, che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.91

90 RS 221.302

91 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

 

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