272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 172 Content of statement

The court shall ask witnesses:

a.
to state their particulars;
b.
to describe their personal relationship with the parties and other circumstances that may be relevant to the credibility of their testimony;
c.
to state the facts of the case as they have observed them.

Art. 171 Forma dell’esame testimoniale

1 Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP64).

2 Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.

3 Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.

4 Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.

 

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