1 Coats of arms, flags and other foreign state emblems or signs that could be confused with them, as well as national figurative and word signs of foreign states, may only be used by the state to which they belong; Article 16 remains reserved.
2 The state entitled to use the signs under paragraph 1 may use them to the extent that such use is neither misleading nor contrary to public policy, morality or applicable law.
3 Coats of arms, flags and other emblems of other foreign public bodies, in particular of communes, may be used to the extent that such use is neither misleading nor contrary to public order, morality or applicable law.
4 Where signs under paragraphs 1 and 3 are understood by the relevant public to be an indication of the geographical origin of goods and services, they are considered to be indications of source within the meaning of the TmPA8 and are subject to Article 48 paragraph 5 and Article 49 paragraph 4 TmPA.
1 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l’articolo 16.
2 Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
3 Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l’uso non sia né fuorviante né contrario all’ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
4 I segni di cui ai capoversi 1 e 3, interpretati dalle cerchie interessate come riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della LPM9 e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 della stessa.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.