232.121 Ordinance of 8 March 2002 on the Protection of Designs (Designs Ordinance, DesO)

232.121 Ordinanza dell' 8 marzo 2002 sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Art. 27 Transfer

1 The request for registration of the transfer must be made by the former right holder or the person who is acquiring the design right (acquirer).

2 It shall include:

a.
an express declaration by the former right holder or another satisfactory document showing that the design right is entirely or partially transferred to the acquirer;
b.41
the surname and first name or company name, the address of the person acquiring the design right and, where applicable, their address for service in Switzerland;

41 Amended by No I of the O of 11 May 2011, in force since 1 July 2011(AS 2011 2245).

Art. 27 Trasferimento

1 La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente).

2 Essa comprende:

a.
una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il diritto di design è trasferito interamente o parzialmente all’acquirente;
b.43
il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo dell’acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2245).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.