1 The request for registration of the transfer must be made by the former right holder or the person who is acquiring the design right (acquirer).
2 It shall include:
41 Amended by No I of the O of 11 May 2011, in force since 1 July 2011(AS 2011 2245).
1 La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente).
2 Essa comprende:
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2245).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.