232.121 Ordinance of 8 March 2002 on the Protection of Designs (Designs Ordinance, DesO)

232.121 Ordinanza dell' 8 marzo 2002 sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Art. 18 Registration and publication

1 If there are no grounds for dismissal or refusal and no deferment of publication has been requested, the IPI shall enter the design in the Register and publish the registration.

2 It will provide the right holder with confirmation of the registration.

24 Amended by No I of the O of 2 Dec. 2016, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4833).

Art. 18 Registrazione e pubblicazione

1 Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda, l’IPI iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione.

2 Esso conferma la registrazione al titolare del diritto.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.