232.121 Ordinance of 8 March 2002 on the Protection of Designs (Designs Ordinance, DesO)

232.121 Ordinanza dell' 8 marzo 2002 sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Art. 11 Declaration of priority and priority document

1 The declaration of priority within the meaning of the Paris Convention of 20 March 188317 for the Protection of Industrial Property shall include the following information:

a.
the date of the first filing;
b.
the country in which the first filing was made;
c.
the countries for which the first filing was made.

2 The declaration of priority may relate to multiple first filings.

3 The priority document consists of a certificate of the first filing from the competent authority indicating the filing or registration number of the design. It may be submitted in English.

Art. 11 Dichiarazione di priorità e attestato di priorità

1 La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 188318 per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni:

a.
la data del primo deposito;
b.
il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito;
c.
i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.

2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi.

3 L’attestato di priorità consiste in un’attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l’indicazione del numero di deposito e di registrazione del design. Può essere presentato in lingua inglese.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.