The entry of a denomination in the Register is for an unlimited duration, subject to a cancellation under Article 13.
L’iscrizione nel registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancellazione ai sensi dell’articolo 13.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.