232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 52m Allocation of the production costs

1 Direct production costs are directly allocated to the manufacturing costs of the product.

2 Indirect production costs are allocated to the manufacturing costs of the individual products by a suitable key.

Art. 52m Attribuzione dei costi di fabbricazione

1 I costi diretti di fabbricazione sono direttamente attribuiti ai costi di produzione del prodotto.

2 I costi indiretti di fabbricazione sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.