232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 52l Production costs

1 The production costs consist of direct production costs and indirect production costs.

2 Production costs include, in particular:

a.
salaries;
b.
salary-related production costs;
c.
machine-related production costs;
d.
costs for quality assurance and certification which are prescribed by law or standardised in an economic sector.

Art. 52l Costi di fabbricazione

1 I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.

2 Sono costi di fabbricazione in particolare:

a.
i salari;
b.
i costi di fabbricazione legati ai salari;
c.
i costi di fabbricazione legati alle macchine;
d.
i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.