232.111 Ordinance of 23 December 1992 on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO)

232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)

Art. 3 Language

1 Submissions to the IPI must be written in an official language of the Confederation. The foregoing is without prejudice to Articles 47 paragraph 3 and 52p paragraph 3.9

2 Where official documents of evidence are not written in an official language, the IPI may request a translation and a certificate confirming its accuracy; the foregoing is without prejudice to Article 14 paragraph 3. If the translation or certificate is not submitted despite being requested, the document of evidence will not be taken into account.

9 Amended by No I of the O of 18 Aug. 2021, in force since 1 Dec. 2021 (AS 2021 510).

Art. 3 Lingua

1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.8

2 L’IPI9 può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attes-tazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996(RU 1995 5158). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.